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Gli "International Financial Reporting Standars" (IFRS) e gli International Accounting Standards (IAS) sono principi contabili internazionali. Gli IAS, elaborati da un gruppo di professionisti contabili sono il primo tentativo di standardizzazione mondiale delle regole contabili.

Con il regolamento n. 1606 del 2002 l'Unione Europea ha reso obbligatoria l'adozione dei principi internazionali nei bilanci consolidati delle società quotate a partire dal bilancio dell'esercizio in corso al 1º gennaio 2005, nonché per banche e assicurazioni. L'Italia con successivo decreto legislativo n. 38 del 2005 ha esteso l'obbligo ai bilanci d'esercizio delle stesse società per l'anno 2006 e la facoltà per i soli bilanci consolidati di tutte le altre società a partire dal bilancio dell'esercizio 2005.

 

 

In questa edizione

IAS19
IAS37
IAS32 e IAS39

 

 


IAS 19
Trattamento di Fine Rapporto


 

A partire dall’esercizio 2005 un numero rilevante di società sono obbligate all’iscrizione in bilancio delle poste connesse al Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 2120 del Codice Civile e del Principio Contabile Internazionale N. 19 (IAS 19: “Benefici per i dipendenti”) così come recepito dal Regolamento (CE) N. 1725/2003 della Commissione Europea del 29 settembre 2003.

Le società interessate a questa valutazione sono:

 

  • le società quotate
  • gli istituti di credito ed intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia e dell’ISVAP
  • le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
  • le società che redigono il bilancio consolidato, diverse da quelle indicate ai punti precedenti e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435 bis del codice civile
  • le società controllate, anche se non quotate in borsa, incluse nell’area di consolidamento.

 

L’obiettivo del principio è quello di far sì che i costi relativi alle prestazioni disciplinate dallo IAS 19 siano riconosciuti dalla società nel momento in cui tali prestazioni vengono maturate, e valutate in funzione del momento in cui saranno erogate. In particolare, dal punto di vista metodologico, la valutazione del Fondo di Trattamento di Fine Rapporto deve essere realizzata sulla base della metodologia attuariale e contabile descritta per i piani a benefici definiti successivi al rapporto di lavoro , secondo il calcolo dei benefici maturati mediante il PUCM, il Metodo della Proiezione Unitaria del Credito. In base a questo metodo il calcolo deve tenere conto delle ipotesi finanziarie, demografiche ed economiche necessarie per una corretta valutazione del Fondo Trattamento di Fine Rapporto.

 

Approfondimenti Siti web

Documento dello IASB:
 IAS 19 Employee Benefits

Sito web dello IASB:
http://www.iasb.org

 

Regolamento n. 1606/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 (Sintesi)

 

 

 

C O M E   I N T E R V E N I A M O

Eurokleis ha sviluppato la metodologia denominata Financial proration, che consente di tenere conto in modo analitico degli anticipi sul Fondo TFR e della eventuale parziale o totale adesione a Fondi pensione integrativi.

Tale approccio supera i limiti della metodologia comunemente adottata e conosciuta come Linear proration, che della Financial proration rappresenta un caso particolare e che, in caso di mancata verifica delle ipotesi di coincidenza di tassi di interesse e di evoluzione salariale e/o di coerenza tra il fondo TFR individuale accumulato e la corrispondente anzianità di servizio, può portare a risultati meno attendibili. Eurokleis mette al servizio dei propri Clienti un team di professionisti e tool avanzati in campo contabile-attuariale per adeguare il bilancio ai principi dello IAS 19, fornendo il calcolo e la certificazione del valore ottenuto secondo le tecniche illustrate.

 


IAS 37
Fondo Indennità Supple­tive di Clientela


 

Il Fondo Indennità Suppletiva di Clientela, ai sensi di legge o del contratto di agenzia, è dovuto agli agenti di commercio in caso di cessazione del mandato, salvo il caso, peraltro non frequente, di dimissioni volontarie.Di questa passività deve tenersi conto, nella redazione del bilancio IAS, attraverso apposito accantonamento (stimato nell’ammontare sulla base, per esempio, dell’esperienza passata e di statistiche sui pagamenti delle indennità in occasione di risoluzioni dei rapporti di agenzia) in quanto, benché il verificarsi dell’evento abbia natura probabile (e non sia quindi determinabile la data oltre l’esistenza) il diritto alla corresponsione dell’indennità è sancito dal contratto in essere con l’agente. Dunque, la passività è dovuta perché l’obbligazione deriva da un contratto e l‘obbligazione è certa nell’ esistenza e indeterminata nell’ammontare in quanto collegata ad eventi aleatori che potrebbero anche portare alla mancanza di pagamenti.

Nel passivo dello Stato Patrimoniale deve essere stanziato un fondo per tale passività, stimando l’importo previsto per l’indennità dovuta anche in base ai dati storici dell’impresa. La quantificazione dell’ammontare dovuto deve essere calcolato utilizzando tecniche attuariali per stimare, nel miglior modo possibile, le variabili che determineranno il costo complessivo da sostenere per l’erogazione agli agenti di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.

L’ammontare stimato dovuto alla scadenza dei contratti di agenzia deve essere attualizzato in base ad una adeguata struttura per scadenza dei tassi di interesse. Questo modo di procedere fornisce un valore attuariale del FISC utilizzabile sia a scopi IAS / IFRS (Bilancio redatto in base ai principi contabili internazionali) che a scopi civilistici (Bilancio Civilistico). Il valore del fondo così ottenuto, così come il suo finanziamento annuo, risulta inferiore a quello derivante dal semplice accantonamento complessivo delle indennità via via maturate dall’ agente.

 

Approfondimenti Siti web

Documento dello IASB:
 IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and
Contingent Assets

Sito web dello IASB:
http://www.iasb.org

Documento dello IASB (richiesta registrazione):
 IFRS for SMEs

Regolamento n. 1606/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 (Sintesi)


C O M E   I N T E R V E N I A M O

Eurokleis ha sviluppato una metodologia che consente di tener conto in modo analitico dei fenomeni demografici ed economici sottostanti la corretta valutazione attuariale del Fondo Indennità Suppletive di Clientela (FISC). Tale metodologia, implementata in un apposito ambiente software, permette di calcolare, in qualsiasi momento, il valore IAS 37 del FISC da utilizzare sia in sede di Bilancio IAS/IFRS che in sede di Bilancio Civilistico nonché il costo (accantonamento annuo o periodale) corrispondente.

Il valore del FISC secondo la metodologia attuariale è sistematicamente inferiore a quello ottenuto accantonando, periodo per periodo, le indennità suppletive corrispondenti alle provvigioni spettanti all’agente, così come è inferiore il costo di periodo. Ciò in quanto si deve tener conto in modo corretto dei fenomeni di turnover, disdette dei mandati da parte dell’azienda, mortalità ed inabilità e differimento temporale degli importi dovuti.

 


IAS 32 e 39
Strumenti Finanziari



Le tecniche quantitati­ve, che stanno alla base dei modelli proposti da Eurokleis, consentono di determinare anche il Fair Value delle attività e passività finanziarie aziendali, con particolare focus sulla valutazione degli Strumenti Finanzia­ri Derivati.

Insieme ai nostri clienti, analizziamo e implemen­tiamo la Risk Manage­ment Policy, fornendo assistenza nella definizione degli obiettivi e delle politiche di ge­stione dei rischi finanziari, non­ché nella determinazione della relativa esposizione dell’azien­da. Il lavoro si completa con le ve­rifiche dell’efficacia, ex-ante ed ex-post, delle coperture, mira­te a poter applicare le regole dell’Hedge Accounting per cpm­trollare gli effetti sul conto eco­nomico legati all’introduzione delle valutazioni al Fair Value.


Approfondimenti Siti web

Documento dello IASB (richiesta registrazione):
 IFRS for SMEs

Sito web dello IASB:
http://www.iasb.org

 

Regolamento n. 1606/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 (Sintesi)






 

 

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